DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Nel nostro ordinamento (Art. 37 Cost., d.lgs 198/2006) vige il totale divieto di discriminazione fra uomo e donna in relazione ad ogni aspetto del rapporto lavorativo (accesso al lavoro, retribuzione, attribuzione di qualifiche, mansioni, promozione, accesso alla previdenza sociale, accesso al pubblico impiego).
TUTELA
Il lavoratore può agire in giudizio al fine di veder accertato un comportamento discriminatorio e chiedere la condanna alla cessazione del tale condotta, nonché il risarcimento dell’eventuale danno subito. Nel caso di una discriminazione individuale (il comportamento discriminatorio penalizza o addirittura è rivolto ad un unico soggetto), il lavoratore può farsi assistere, nel ricorso all’autorità giudiziaria, dal/dalla consigliere/a di parità territorialmente competente.
La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che, nel caso il lavoratore o la lavoratrice, si sia rivolto all’Autorità Giudiziaria per vedere accertato il comportamento discriminatorio (ivi incluse le condotte riconducibili alle molestie o molestie sessuali), egli non potrà essere oggetto di sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o altra misura avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro. Tali condotte, se comunque applicate, saranno radicalmente nulle.
DISCRIMINAZIONI PER MOTIVIU DI RAZZA, ORIGINE ETNICA, RELIGIONE, CONVINZIONE PERSONALE, ETA’, HANDICAP, ORIENTAMENTO SESSUALE
Il nostro sistema, attraverso molteplici previsioni normative (d.lgs 215 e 216 del 2003), ha deciso di fornire opportuna tutela contro i comportamenti discriminatori basati su razza, origine etnica, religione, convinzione personale, età, handicap, orientamento sessuale che attengono a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il lavoratore vittima di comportamento discriminatorio potrà adire l’Autorità Giudiziaria per accertare l’illecita condotta e veder risarcito l’eventuale danno subito. In tali casi il lavoratore può essere assistito da Associazioni ed Enti impegnati nel campo della lotta alle discriminazioni.
LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO:
Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 198/2006 è vietato il licenziamento della lavoratrice dal giorno delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione del matrimonio. Il licenziamento intimato in tale periodo si presume nullo.