L’art. 10 del CCNL (Discontinue prestazioni notturne di attesa) precisa che il personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati- livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, (livello C super – se non formato – o nel livello D super se formato), quando la collocazione temporale della prestazione è ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, ha diritto alla retribuzione prevista nella tabella D.
TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA | |
Valori mensili | |
Livello BS | 998,47 |
Livello CS | 1131,60 |
Livello DS | 1397,80 |
La relativa assunzione deve risultare da atto scritto in cui sono indicate: ora d’inizio e di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo in capo al datore di lavoro di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
Al personale convivente devono essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.