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DIVIETO DI LICENZIAMENTO

La contrattazione collettiva (art. 25 CCNL Lav. Domestico) e la legge (T.U. per la tutela della maternità e paternità) hanno previsto il categorico divieto di licenziamento, nonché di sospensione dal lavoro, della lavoratrice domestica durante il periodo di gravidanza, fino al termine del periodo del congedo di maternità.

Il licenziamento intimato in violazione di tale divieto è radicalmente nullo.

Esso non si applica tuttavia in caso di:

  • colpa grave della lavoratrice tale da determinare la giusta causa di licenziamento: il CCNL specifica a proposito che le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsi giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
  • esito negativo del periodo di prova

Tale divieto si applica anche al lavoratore padre per la durata del congedo di paternità.

Il divieto di licenziamento vige anche in occasione di affido e di adozione.

DIRITTO AL RIENTRO

Al termine del congedo di maternità, di paternità e degli altri congedi previsti per la tutela della genitorialità, lavoratori e lavoratrici hanno diritto:

  • alla conservazione del posto di lavoro, esercitando le stesse mansioni che esercitavano in precedenza o equivalenti alle ultime svolte.
  • di beneficiare di eventuali trattamenti migliorativi, previsti dalla legge o dai contratti collettivi, che sarebbero loro spettati durante il congedo.

DIMISSIONI

Per avere efficacia le dimissioni volontarie devono essere comunicare in forma scritta.

La genuinità delle eventuali dimissioni del lavoratore padre o della lavoratrice madre, presentate durante la gravidanza ed entro i primi tre anni di vita del bambino, dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del lavoro oppure rese nelle sedi di cui all’art. 2113.4 cod. civ. (link alla voce rinunce e transazioni): senza tale controllo, la cessazione del rapporto lavorativo non sarà efficace.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta dare nessun preavviso.

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