L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nei limiti quantitativi e qualitativi delle quote massime determinate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (cd. Decreto Flussi): queste quote hanno lo scopo di contingentare gli ingressi sulla base delle possibilità di inserimento nel mercato del lavoro nazionale.
Perché un lavoratore straniero possa regolarmente entrare nel territorio italiano per motivi di lavoro, dovrà:
1. essere in possesso di un regolare documento di identificazione personale
2. essere in possesso di un regolare visto d’ingresso (motivato da ragioni lavorative e rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero).
2. essere rilasciato idoneopermesso di soggiorno per motivi di lavoro dalla Competente Autorità la quale, al fine del rilascio del titolo, sarà tenuta a verificare il rispetto di alcuni stringenti requisiti.
PROCEDURA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La procedura amministrativa di rilascio del PDS segue i seguenti adempimenti formali (art. 5 T.U Immigrazione):
RILASCIO DEL NULLA OSTA
- La procedura prende avvio con la richiesta nominativa alla competente Autorità (Sportello Unico presso la Prefettura in cui lo straniero si trova) che deve avanzare il datore di lavoro che intende instaurare il rapporto di lavoro. La richiesta può essere fatta anche on line, all’interno dell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno.
Prima della presentazione della richiesta, il datore di lavoro è tenuto a verificare, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, e documentarla.
Tale richiesta deve contenere (art. 21 T.U Immigrazione):
- generalità del datore di lavoro e indicazione del luogo di lavoro
- la generalità del lavoratore che si intende assumere
- indicazione del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo, in conformità alla vigente normativa
d) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle eventuali spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
f) impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro;
L’omessa comunicazione di variazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, nel termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni in relazione alla richiesta e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, sentito il questore, il nulla osta all’assunzione, e lo trasmette agli Uffici Consolari. Per il rilascio del nulla osta, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro che in tale occasione dovrà esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (consegnato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica, presso la Questura, dell’assenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero, nonché di illeciti penali rilevanti a carico del datore di lavoro (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione impiego di minori in attività illecite intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. reato di “caporalato”, impiego di lavoratori privi di valido titolo di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto).
- Le istanze di nulla osta sono rilasciate nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dal DPCM con cui sono stabilite le quote massime degli ingressi annuali. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.
Ai fini dell’assunzione di una colf o badante cittadino extra UE, il datore di lavoro dovrà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e presentare richiesta di assunzione a partire dalle scadenze indicate.
- Il nulla osta deve essere utilizzato nel termine di 6 mesi dall’emissione.
STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
- Il lavoratore straniero, informato del rilascio del nulla osta, potrà richiedere il visto per motivi di lavoro subordinato alla ambasciata italiana o sede consolare italiana del Paese di residenza, alla quale, nel frattempo, è stata inviata la documentazione relativa all’assunzione. La rappresentanza rilascia il visto d’ingresso.
- Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo Sportello Unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno, che, una volta sottoscritto, sarà trasmesso in copia all’autorità consolare competente e al centro per l’impiego competente.
- All’atto della firma del contratto di soggiorno, lo sportello unico farà sottoscrivere al lavoratore anche la richiesta di permesso di soggiorno. In attesa del rilascio del PdS, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa sul territorio dello Stato.
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (“Permesso Unico Lavoro”) è rilasciato dalla Questura entro 60 giorni dalla domanda.
La sua durata è pari a quella del contratto di lavoro. Non può comunque superare:
un anno, se il contratto di lavoro stipulato è a tempo determinato;
due anni, se è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
nove mesi, nel caso di lavoro stagionale.
Si precisa che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può iscriversi al competente Centro per l’Impiego per rendere la disponibilità immediata al lavoro (“DID”) e quindi attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
Una volta scaduto il permesso di soggiorno, salvo rinnovo del titolo o ottenimento di un nuovo titolo, il lavoratore straniero deve lasciare il territorio italiano.
PROROGA VALIDÀ PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA
In ragione del perdurare dell’emergenza da Covid-19 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza è stata prorogata al 30 aprile 2021: detta proroga vale per tutti i permessi di soggiorno scaduti tra il 1° agosto ed il 30 aprile del corrente anno (2021) (art. 5 del Dl 2/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2021).