DEFINIZIONE
Nel lavoro domestico è possibile effettuare l’assunzione di due lavoratori che adempiono in solido ad un’unica obbligazione lavorativa. L’art. 8 del CCNL ne detta le condizioni di validità.
Nonostante il vincolo di solidarietà, ciascuno dei due contraenti resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Le parti possono tuttavia concordare un diverso regime di responsabilità.
FORMA
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta.
La lettera di assunzione necessariamente indicare: il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al contratto collettivo, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
SOSTITUZIONE
i lavoratori possono determinare, a propria discrezionalità e in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro e modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro;
in caso di sostituzione, il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all’altro obbligato.
Il trattamento economico di ciascun lavoratore è riproporzionato sulla base della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
Sono espressamente vietate sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo patto contrario; tale disposizione non si applica se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, il lavoratore non dimissionario si renda disponibile a adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; così facendo il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro.
È altresì possibile per il lavoratore non dimissionario, indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro.