DEFINIZIONE
La malattia professionale costituisce un evento dannoso che si ripercuote sulla capacità lavorativa del lavoratore e che trova nell’attività professionale la sua causa (a differenza della malattia “normale” che non è correlata all’attività svolta). La causa della patologia è lenta e progressiva.
Come la malattia professionale, anche l’infortunio trova origine nell’attività professionale ma, in questo caso, la lesione discende da una causa violenta che comporta la morte della persona o ne menoma in modo permanente o temporaneamente la capacità lavorativa. L’infortunio deve essere quindi correlato all’attività lavorativa, ma non deve necessariamente avvenire in orario di lavoro, né sul luogo di lavoro. In sintesi, i tre elementi che devono sussistere in contemporanea perché possa esservi infortunio professionale sono:
1.la lesione
2.la causa violenta
3.l’occasione di lavoro
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
Il CCNL Lavoro Domestico precisa che al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le indennità previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplina la materia della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La funzione di tale assicurazione è quella di dare al lavoratore, che opera in determinati settori considerati maggiormente pericolosi, una tutela “rafforzata” in ragione della natura lavorativa della patologia.
Il datore di lavoro, ritenuto responsabile dell’integrità psico-fisica del lavoratore, è vincolato a versare dei premi assicurati all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); sarà quindi tale ente a erogare le indennità in favore della/del colf o badante che abbia sofferto una malattia professionale o un infortunio sul lavoro.
GLI ADEMPIMENTI
LAVORATORE
In caso di infortunio il lavoratore deve darne immediatamente comunicazione al datore di lavoro.
DATORE DI LAVORO
In caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro deve provvedere a denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei termini forniti dal CCNL (art. 29)
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, ma non guariti entro tale termine.
La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte dell’istituto e corredata dal certificato medico emesso dal medico o struttura sanitaria competente al rilascio.
Altra denuncia deve essere depositata negli stessi termini all’autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di legge.
PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO
1.1.4.1 INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA:
Viene erogata dall’INAIL in caso di assenza dal lavoro per inabilità al lavoro temporanea causata da infortunio o malattia professionale a partire dal quarto giorno successivo alla data dell’evento, fino alla guarigione clinica.
I primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale sono a carico del datore di lavoro che deve corrispondere la retribuzione globale di fatto. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
L’indennità è calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 15 giorni precedenti l’evento e liquidata nella misura del:
• 60% fino al 90° giorno di inabilità
• 75% dal 91° giorno in poi.
INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO
Tale prestazione viene erogata quando il grado di lesione permanente all’integrità psico-fisica causato dall’infortunio o malattia professionale è compreso tra il 6% ed il 15%;
l’erogazione avviene in un’unica soluzione (indennizzo in capitale).
I parametri che portano alla individuazione dell’indennizzo sono: la percentuale di danno; l’età dell’infortunato alla data di guarigione clinica
Fonte: https://medisoc.it/inail/tabella-indennizzo-danno-biologico-inail/
RENDITA
Per eventi denunciati fino al 25.07.2000, tale indennità viene erogata quando il grado di menomazione causato dall’infortunio o malattia professionale è pari o superiore al 16%.
L’erogazione avviene con il pagamento mensile di una prestazione. La rendita è costituita di due quote: una per danno biologico (commisurata sulla percentuale di menomazione accertata) e l’altra per le conseguenze patrimoniali della menomazione (conseguenze sulla capacità di produrre reddito da lavoro).
1.1.5 SOSPENSIONI
L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.